mercoledì 3 agosto 2016

Spese condominiali: se il conduttore le contesta spetta al proprietario fornire prova della loro esistenza

Contestazione da parte del conduttore delle spese condominiali richiestegli dal proprietario (o dall'amministratore per incarico di quest'ultimo):  il primo deve pagare a semplice richiesta del secondo?
Assolutamente, no!
La Legge in proposito è molto chiara.
La norma di riferimento è rappresentata dal terzo comma dell’art. 9 della legge n. 392/78 che recita: II pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
Due i diritti principali del conduttore:
1)   diritto di sapere a che titolo deve pagare la somma richiesta, con l'indicazione dei criteri di ripartizione utilizzati;
2)   diritto di prendere visione dei documenti giustificativi e delle fatture delle spese.
E se alla richiesta non seguono i chiarimenti? Si è autorizzati a non pagare.
Se il proprietario chiede delle somme a titolo di oneri condominiali e il conduttore le contesta e non le versa, il primo potrebbe chiamarlo in causa al fine di ottenere la risoluzione del contratto (non lo sfratto) per inadempimento. Naturalmente, il conduttore in giudizio potrà eccepire (provandolo) di aver chiesto vanamente, sia all'amministratore che al locatore, i chiarimenti dovutigli ai sensi del terzo comma dell’art. 9 della L. n. 392/78, chiedendo il rigetto dell'istanza del locatore e la condanna di quest'ultimo al risarcimento di tutte le spese.
La Cassazione sull'argomento ha così sentenziato: “Va ribadito il principio secondo il quale se il conduttore, convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o non ne abbia effettuato una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell’aver indirizzato la richiesta prevista dalla L. n. 392 del 1978, art. 9, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l’esistenza, l’ammontare e i criteri di ripartizione del rimborso richiesto" (Cass. 6403/2004 e Cass. 28 settembre 2010 n. 20348).

CANONE RAI IN BOLLETTA: CODACONS E ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI IN CAMPO CONTRO IL NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO

Le Associazioni avvieranno un ricorso al TAR Lazio per ottenere l'annullamento del decreto del MISE che ha sancito l'inserimento del “Canone RAI” all'interno delle bollette elettriche



I FATTI. Il decreto n. 94 del 13 maggio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico - con oltre quattro mesi di ritardo rispetto alla data fissata dalla legge e dopo che il Consiglio di Stato, per ben due volte, ha esposto “perplessità” in merito ai contenuti del provvedimento - ha sancito l’inserimento del “Canone Rai” all’interno delle bollette elettriche, con un importo leggermente più basso rispetto al passato (100 euro anziché 113,50).
Dopo mesi di annunci, polemiche e dibattiti, il “Canone in bolletta” diventa realtà: già la bolletta della luce di luglio 2016, per la prima volta, prevede un importo aggiuntivo di 70 euro a titolo di arretrati, da gennaio a oggi. I restanti 30 euro del Canone TV 2016 saranno, invece, distribuiti nelle successive 3 bollette della luce. Per gli anni successivi al 2016, infine, il canone sarà suddiviso in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza successiva alla scadenza delle rate.

UN PROVVEDIMENTO ILLOGICO. L'illogicità e le storture del nuovo sistema di pagamento introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 sono evidenti.
In primis, l'inserimento in bolletta snatura l’imposta legata al possesso di un apparecchio TV, legandola al pagamento di un servizio del tutto diverso (come l'utenza elettrica).
In secondo luogo, è evidente l'anomalia relativa al nuovo sistema di riscossione: un soggetto privato (l’impresa fornitrice di energia elettrica) si sostituisce allo Stato per l’incasso di un importo che rimane di spettanza Erariale. Peccato che i fornitori di energia non possano trasformarsi in esattori per recuperare il canone Rai, semplicemente perché si tratta di un compito che non gli compete.
Ancora, se è vero che il nuovo meccanismo di pagamento e riscossione del canone agevola l’Erario (nel contrasto al fenomeno dell’evasione), allora lo “sconto” praticato al contribuente risulta piuttosto esiguo: dati alla mano, infatti, il Governo avrebbe potuto abbassare il balzello fino a 80 euro.
Senza contare, in conclusione, la reiterata violazione dello Statuto del Contribuente: l'Agenzia delle Entrate avrebbe infatti dovuto richiedere ed ottenere — da parte delle anagrafi comunali — i dati relativi alla composizione dei nuclei anagrafici, così da evitare duplicazioni e confusioni; e ciascun utente avrebbe dovuto disporre di 60 giorni dall’entrata in vigore di tutti i provvedimenti di attuazione per presentare eventuali dichiarazioni di esenzione dal pagamento.

L'INIZIATIVA. Il Codacons e l'Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi, come di consueto, hanno monitorato le varie fasi dell'operazione che ha portato all'inserimento in bolletta del Canone TVe hanno scelto di intervenire a tutela degli utenti italiani. Dopo aver tentato la carta della petizione on line, e pur comprendendo e rispettando la funzione pubblica svolta dalla televisione di Stato, le Associazioni avvieranno quindi un ricorso al TAR Lazio per ottenere l'annullamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 maggio 2016, avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Canone RAI in bolletta)”, pubblicato in GU n. 129 del 4.6.2016.
Per partecipare al ricorso clicca qui, iscriviti alle Associazioni inviando un sms solidale al numero 4892892 con il testo 203 URT RAI (al costo onnicomprensivo di 2,03 euro sosterrai anche la nobile causa dell'Associazione Mary Poppins impegnata ad assistere i pazienti del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma -www.assomarypoppins.it).

Per partecipare al ricorso, il termine per l'arrivo nei ns. uffici della documentazione è attualmente fissato al 25/8/2016.