A decorrere dal 1° maggio 2015 è stata
istituita una nuova indennità mensile di
disoccupazione denominata NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego), che ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai
lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione.
Va a sostituire le vecchie fattispecie, Aspi e mini Aspi, con riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1° maggio 2015.
I requisiti per ottenerla, le modalità di
calcolo, la durata ed altre particolarità hanno suscitato numerosi dubbi che,
pur essendo stati chiariti da diverse circolari Inps, evidentemente hanno causato problemi
all’Istituto stesso, che, su oltre 513.000 domande pervenute, ne è riuscito a
gestire meno della metà.
È stato l’Inps stessa a rendere nota la grave
situazione, con un comunicato stampa del 28 agosto scorso, seppur rassicurando
che le indennità di disoccupazione saranno pagate in tempi brevi. La causa del
ritardo, a detta dell’Ente, è stata il rilascio tardivo della procedura di
istruttoria e pagamento delle domande, avvenuto soltanto il 15 luglio 2015.
Nell’attesa della definizione della propria
richiesta, vediamo come funziona la Naspi, chi ne ha diritto e a quanto ammonta
l’indennità.
CHI HA DIRITTO ALLA NASPI
I requisiti per fruire della nuova
disoccupazione Naspi sono:
- la perdita involontaria dell’occupazione
(quindi, l’assegno non sarà fruibile da chi ha terminato il lavoro per
dimissioni, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa o di
dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità; fuori dalla
Naspi anche chi ha cessato per risoluzione consensuale, a meno che non si
tratti di risoluzione all’interno della procedura conciliativa per
licenziamento );
- il possesso dello stato di disoccupazione;
- il possesso di 13 settimane di contribuzione
nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- in aggiunta a quest’ultimo requisito, devono
essere state effettuate 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti
l’inizio del periodo indennizzabile (quindi, non nell’anno solare in corso o
precedente, ma proprio nei 12 mesi precedenti, individuabili contando a ritroso
dalla data di licenziamento).
Non possono essere contati i periodi già
indennizzati, per qualunque tipo d’indennità (DS Ordinaria, Aspi, Mini Aspi o
Ds a requisiti ridotti, etc).
LO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Lo stato di disoccupazione deve permanere per
tutto il periodo di fruizione dell’indennità e deve essere comprovato dalla
presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito
territoriale si trovi il domicilio del medesimo.
Lo stato di disoccupazione deve essere
involontario.
Sono tuttavia considerate ipotesi di cessazione
involontaria del rapporto e danno pertanto diritto alla NASPI:
a) licenziamento disciplinare;
b) la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro intervenuta in sede protetta oppure avvenuta in ragione del rifiuto di
trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, purché
distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i
mezzi di trasporto pubblici;
c) le dimissioni per giusta causa. Per giusta
causa si intendono, ad esempio: il mancato pagamento della retribuzione; l’aver
subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; le modificazioni
peggiorative delle mansioni lavorative; il c.d. mobbing; le
notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre
persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda; lo spostamento del
lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive; il comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei
confronti del dipendente;
d)le dimissioni rassegnate durante il periodo
tutelato di maternità.
13 SETTIMANE DI CONTRIBUTI
Sono valide tutte le settimane retribuite nei 4
anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, purché per esse
risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non
inferiore ai minimali settimanali.
Come contribuzione utile al diritto si deve
intendere anche quella dovuta ma non versata (cosiddetta automaticità delle
prestazioni).
Ai fini del perfezionamento del requisito
richiesto, si considerano utili:
- i contributi previdenziali (comprese le
previgenti quote DS e ASPI) versati durante il rapporto di lavoro;
- i contributi figurativi accreditati per
maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o
dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente
indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi
comunitari o convenzionati con possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia
dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell’anno
solare.
Diversamente, non sono considerati utili i
periodi di:
- lavoro all’estero in Stati non convenzionati;
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non
vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (nel rispetto
del minimale retributivo);
- CIGS e CIG (anche in deroga) con sospensione
dell’attività a zero ore;
- aspettativa per cariche pubbliche o sindacali;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal
lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o
sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
I periodi di inoccupazione o di disoccupazione
non sono utili ma al tempo stesso non determinano l’interruzione della
ricostruzione del quadriennio.
La disposizione relativa alla retribuzione di
riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a
permanere le regole vigenti.
30 GIORNATE DI LAVORO EFFETTIVO
Sono le giornate di effettiva presenza al
lavoro a prescindere dalla loro durata oraria (indicate col codice “S” nel
flusso mensile UniEmens).
Gli eventi di seguito elencati, che si
verificano o sono in corso nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di
disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata dei medesimi
eventi - del periodo di 12 mesi all’interno del quale ricercare il requisito
delle 30 giornate:
- malattia e infortunio sul lavoro con o senza
integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (nel rispetto del
minimale retributivo);
- CIGS e CIG (anche in deroga) con sospensione
dell’attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal
lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o
sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
- lavoro all’estero in Stati non convenzionati;
- aspettativa per cariche pubbliche o sindacali;
- assenza dal lavoro per maternità obbligatoria,
se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione, e
periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in
costanza di rapporto di lavoro, se si verificano o sono in corso nei 12 mesi
che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per i domestici il requisito è soddisfatto
quando gli stessi hanno prestato (nel periodo di riferimento) attività
lavorativa per 5 settimane con un minimo di 24 ore lavorate per settimana.
COME SI CALCOLA LA NASPI
Per quantificare l’assegno mensile, ci si dovrà
riferire alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il
numero di settimane di contributi e moltiplicata per il coefficiente di 4,33. L’assegno
ammonterà al 75% di questo risultato, sino ad € 1.195. Superata questa soglia,
sarà così composta: 75% di € 1.195, più il 25% della differenza tra € 1.195 ed
il maggior importo, sino ad un limite massimo erogabile di € 1.300.
Per l’individuazione degli anni e delle 30
giornate, determinati periodi vengono neutralizzati, ai fini del calcolo, come
Cig e Cigs.
COME SI PERDE LA NASPI
Come già previsto in precedenza per l’Aspi,
l’indennità si perde nelle seguenti ipotesi:
o inizio d’attività lavorativa in forma autonoma
o d’impresa non comunicata all’Inps;
o raggiungimento dei requisiti per la pensione;
o rioccupazione con contratto di lavoro
subordinato superiore a 6 mesi, se il reddito è sopra la soglia di 8.145 Euro;
o percezione di reddito da lavoro occasionale
accessorio (buoni lavoro o voucher) per un ammontare superiore a 3.000 Euro in
un anno;
o percezione di reddito da lavoro autonomo per
una cifra superiore a 4.800 Euro in un anno;
o rifiuto di partecipare, senza giustificato
motivo, ad un’ iniziativa di politica attiva del lavoro (programma di
formazione, tirocinio, etc), o partecipazione non regolare;
o mancata accettazione di un’offerta di lavoro
adeguata (il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo
della Nasp)i;
o acquisizione del diritto all’assegno ordinario
d’invalidità (categoria IO).
QUANDO SI SOSPENDE LA NASPI
L’indennità Naspi è sospesa d’ufficio dall’Inps
nell’ ipotesi in cui vi sia un nuovo rapporto di lavoro subordinato della
durata minore di 6 mesi, con reddito sopra la soglia di esenzione (8.145 Euro):
in tale caso, l’indennità è sospesa per tutta la durata del rapporto e
continuerà a decorrere soltanto dopo la cessazione.
QUANDO VIENE RIDOTTA LA NASPI
La disoccupazione Naspi è ridotta nei seguenti
casi:
- nuovo rapporto subordinato a tempo
indeterminato o della durata maggiore di 6 mesi, ma con reddito inferiore alla
soglia di esenzione: in tale ipotesi la Naspi viene mantenuta, ma ridotta
dell’80% del reddito conseguito col nuovo impiego;
- nuovo reddito derivante da lavoro autonomo o
d’impresa, entro i € 4.800 annui: anche in questo caso, l’assegno è ridotto
dell’80% delle entrate presunte.
Da: QuiFinanza