venerdì 4 settembre 2015

Naspi: la nuova indennità di disoccupazione. La guida pratica.

A decorrere dal 1° maggio 2015 è stata istituita una nuova indennità mensile di disoccupazione denominata NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), che ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Va a sostituire le vecchie fattispecie, Aspi e mini Aspi, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
I requisiti per ottenerla, le modalità di calcolo, la durata ed altre particolarità hanno suscitato numerosi dubbi che, pur essendo stati chiariti da diverse circolari Inps, evidentemente hanno causato problemi all’Istituto stesso, che, su oltre 513.000 domande pervenute, ne è riuscito a gestire meno della metà.
È stato l’Inps stessa a rendere nota la grave situazione, con un comunicato stampa del 28 agosto scorso, seppur rassicurando che le indennità di disoccupazione saranno pagate in tempi brevi. La causa del ritardo, a detta dell’Ente, è stata il rilascio tardivo della procedura di istruttoria e pagamento delle domande, avvenuto soltanto il 15 luglio 2015.
Nell’attesa della definizione della propria richiesta, vediamo come funziona la Naspi, chi ne ha diritto e a quanto ammonta l’indennità.

CHI HA DIRITTO ALLA NASPI

I requisiti per fruire della nuova disoccupazione Naspi sono:
-  la perdita involontaria dell’occupazione (quindi, l’assegno non sarà fruibile da chi ha terminato il lavoro per dimissioni, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa o di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità; fuori dalla Naspi anche chi ha cessato per risoluzione consensuale, a meno che non si tratti di risoluzione all’interno della procedura conciliativa per licenziamento );
-   il possesso dello stato di disoccupazione;
-  il possesso di 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
-  in aggiunta a quest’ultimo requisito, devono essere state effettuate 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (quindi, non nell’anno solare in corso o precedente, ma proprio nei 12 mesi precedenti, individuabili contando a ritroso dalla data di licenziamento).
Non possono essere contati i periodi già indennizzati, per qualunque tipo d’indennità (DS Ordinaria, Aspi, Mini Aspi o Ds a requisiti ridotti, etc).

LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo stato di disoccupazione deve permanere per tutto il periodo di fruizione dell’indennità e deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo.
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario.
Sono tuttavia considerate ipotesi di cessazione involontaria del rapporto e danno pertanto diritto alla NASPI:
a)  licenziamento disciplinare;
b)  la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta oppure avvenuta in ragione del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, purché distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici;
c) le dimissioni per giusta causa. Per giusta causa si intendono, ad esempio: il mancato pagamento della retribuzione; l’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; le modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; il c.d. mobbing; le notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda; lo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; il comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente;
d)le dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità.

13 SETTIMANE DI CONTRIBUTI

Sono valide tutte le settimane retribuite nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
Come contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata (cosiddetta automaticità delle prestazioni).
Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:
-  i contributi previdenziali (comprese le previgenti quote DS e ASPI) versati durante il rapporto di lavoro;
-  i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati con possibilità di totalizzazione;
-   i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell’anno solare.
Diversamente, non sono considerati utili i periodi di:
-  lavoro all’estero in Stati non convenzionati;
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (nel rispetto del minimale retributivo);
-  CIGS e CIG (anche in deroga) con sospensione dell’attività a zero ore;
-   aspettativa per cariche pubbliche o sindacali;
-  assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
I periodi di inoccupazione o di disoccupazione non sono utili ma al tempo stesso non determinano l’interruzione della ricostruzione del quadriennio.
La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

30 GIORNATE DI LAVORO EFFETTIVO

Sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria (indicate col codice “S” nel flusso mensile UniEmens).
Gli eventi di seguito elencati, che si verificano o sono in corso nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata dei medesimi eventi - del periodo di 12 mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle 30 giornate:
-  malattia e infortunio sul lavoro con o senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (nel rispetto del minimale retributivo);
-  CIGS e CIG (anche in deroga) con sospensione dell’attività a zero ore;
-  assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
-   lavoro all’estero in Stati non convenzionati;
-   aspettativa per cariche pubbliche o sindacali;
-  assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione, e periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, se si verificano o sono in corso nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per i domestici il requisito è soddisfatto quando gli stessi hanno prestato (nel periodo di riferimento) attività lavorativa per 5 settimane con un minimo di 24 ore lavorate per settimana.

COME SI CALCOLA LA NASPI

Per quantificare l’assegno mensile, ci si dovrà riferire alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contributi e moltiplicata per il coefficiente di 4,33. L’assegno ammonterà al 75% di questo risultato, sino ad € 1.195. Superata questa soglia, sarà così composta: 75% di € 1.195, più il 25% della differenza tra € 1.195 ed il maggior importo, sino ad un limite massimo erogabile di € 1.300.
Per l’individuazione degli anni e delle 30 giornate, determinati periodi vengono neutralizzati, ai fini del calcolo, come Cig e Cigs.

COME SI PERDE LA NASPI

Come già previsto in precedenza per l’Aspi, l’indennità si perde nelle seguenti ipotesi:
o inizio d’attività lavorativa in forma autonoma o d’impresa non comunicata all’Inps;
o  raggiungimento dei requisiti per la pensione;
o rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi, se il reddito è sopra la soglia di 8.145 Euro;
o percezione di reddito da lavoro occasionale accessorio (buoni lavoro o voucher) per un ammontare superiore a 3.000 Euro in un anno;
o percezione di reddito da lavoro autonomo per una cifra superiore a 4.800 Euro in un anno;
o rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad un’ iniziativa di politica attiva del lavoro (programma di formazione, tirocinio, etc), o partecipazione non regolare;
o mancata accettazione di un’offerta di lavoro adeguata (il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo della Nasp)i;
o acquisizione del diritto all’assegno ordinario d’invalidità (categoria IO).

QUANDO SI SOSPENDE LA NASPI

L’indennità Naspi è sospesa d’ufficio dall’Inps nell’ ipotesi in cui vi sia un nuovo rapporto di lavoro subordinato della durata minore di 6 mesi, con reddito sopra la soglia di esenzione (8.145 Euro): in tale caso, l’indennità è sospesa per tutta la durata del rapporto e continuerà a decorrere soltanto dopo la cessazione.

QUANDO VIENE RIDOTTA LA NASPI

La disoccupazione Naspi è ridotta nei seguenti casi:
-  nuovo rapporto subordinato a tempo indeterminato o della durata maggiore di 6 mesi, ma con reddito inferiore alla soglia di esenzione: in tale ipotesi la Naspi viene mantenuta, ma ridotta dell’80% del reddito conseguito col nuovo impiego;

-  nuovo reddito derivante da lavoro autonomo o d’impresa, entro i € 4.800 annui: anche in questo caso, l’assegno è ridotto dell’80% delle entrate presunte.